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Spazi confinati: la valutazione del rischio e la formazione della sicurezza per gli addetti

Ogni anno gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati provocano in Italia numerosi infortuni gravi e mortali, spesso aggravati anche dalla mancanza di adeguate procedure per le emergenze, malgrado l’entrata in vigore di normative come il DPR 177/2011 che ne regolamenta le norme.
In questa tipologia di spazi a elevato rischio rientrano tutta una serie di ambienti di lavoro che, in base alle diverse caratteristiche e ai rischi connessi al sito in relazione ai lavoratori e ai soccorritori, vengano adottate precise procedure di emergenza, un’idonea valutazione dei rischi specifici e un’adeguata formazione e addestramento.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/11 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", entrato in vigore il 23/11/11, norma la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e le procedure generali di sicurezza da applicare nei lavori in spazi confinati e/o negli ambienti con sospetto inquinamento.

Cosa si intende per spazio confinato?

Le definizioni di ambiente confinato sono diverse e non sempre esaustive, ma tra le più comuni viene identificato come luogo chiuso (totalmente o parzialmente) che, sebbene non progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, lo può essere temporaneamente per particolari interventi lavorativi (ispezione, pulizia, manutenzione, ecc).
Per spazio confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc.) o in carenza di ossigeno, o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale.
I luoghi di lavoro interessati sono quelli richiamati dagli artt. 63, 66 (punto 3 dell’All. IV) e dall’art. 121 (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08. Tra gli esempi di spazi confinati più comuni vi sono: pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli.
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota.

L’obbligo di valutazione del rischio negli spazi confinati

Il Datore di Lavoro deve prestare attenzione e valutare sempre i rischi cui sono esposti i propri lavoratori e sé stesso.
La valutazione del rischio sicuramente è una delle prime attività che il Datore di Lavoro deve adempiere. I rischi presenti in uno spazio confinato possono essere molti e diversi tra loro pertanto, è necessaria un’attenta analisi che richiede:

  • piena consapevolezza del problema (agenti chimici ma non solo, anche presenza di gas inerti);
  • identificazione degli ambienti confinati e valutazione della necessità di accedervi;
  • identificazione dei pericoli;
  • valutazione del rischio nell’ambiente di lavoro:
  • definizione dei DPI ed attrezzature accessorie da utilizzare;
  • programmazione di una corretta formazione.

La formazione obbligatoria per gli addetti agli spazi confinati

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, datore di lavoro e personale che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono obbligati a ricevere un'adeguata formazione e addestramento.
I corsi di formazione per spazi confinati sono quindi obbligatori, anche se la conferenza Stato-Regioni non ne ha ancora definito una precisa durata e un aggiornamento periodico, che è sempre consigliato.


La formazione e addestramento dei lavoratori

Riguardo a formazione ed addestramento tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011.
La formazione e l’addestramento è sempre molto importante.

Si consiglia di effettuare la formazione:

  • prima che il dipendente venga assegnato a compiti in cui sono presenti condizioni di ambiente confinato o sospetto di inquinamento,
  • quando ci siano cambiamenti nelle mansioni;
  • ogni volta che vi sia un cambiamento nelle attività soggette a permesso per ambiente confinato o sospetto di inquinamento che comprende un pericolo o l’utilizzo di un DPI per il quale il dipendente non è stato addestrato.

Per gli aspetti organizzativi, un importante riferimento è rilevabile ai punti 2, 3 e 7 dell’Accordo SR del 2011, dove, ai fini di una corretta didattica, sono da considerare sia la differenza tra i percorsi di formazione teorica e la necessaria attività addestrativa, sia la durata dei corsi. Nel primo caso è possibile ipotizzare la contemporanea presenza di più lavoratori, mentre nella parte pratica, tenuto conto che ogni operatore deve acquisire una specifica capacità nell’utilizzo di attrezzature, strumentazione e DPI specifici, il rapporto docente/discente dev’essere proporzionato al fine di assolvere allo scopo.

Si segnala a tal proposito che il “Quaderno tecnico Expo Milano 2015 – Ambienti confinati” consiglia un massimo di 20 corsisti per le parti teoriche, e un rapporto docente/discente 1:5 per l’addestramento

Per il rapporto tra durata della parte teorica e della parte pratica, assumono una notevole rilevanza i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che prevedono che la durata sia stabilita in funzione dell’analisi dei fabbisogni formativi, dei temi da trattare e delle attrezzature/apparecchi da utilizzare per l’addestramento: la maggior parte dei documenti tecnici di riferimento emessi dagli Enti istituzionali fornisce indicazione di durata minima del percorso di formazione e addestramento in ambito ambienti confinati pari a 16 ore. L’intervallo di tempo dell’aggiornamento della formazione non dovrà superare i 5 anni.

L’obbligo dell’aggiornamento trova fondamento normativo anche nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi, e nelle disposizioni ex Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che prevede un aggiornamento, appunto, con periodicità quinquennale.


La formazione e addestramento del rappresentante del datore di lavoro committente

Per la formazione del Rappresentante del Datore di lavoro committente (colui che vigila in merito allo svolgimento dei lavori affidati in appalto e che redige e sottoscrive il permesso di lavoro) è previsto un percorso di formazione strutturalmente differente da quello richiesto per tutto il personale, compreso il datore di lavoro ove impegnato direttamente.

Al Rappresentante del datore di lavoro committente è richiesto di avere svolto attività di informazione/formazione specifica mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza, ma non gli è richiesta l'avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La ratio del percorso formativo del Rappresentante del datore di lavoro committente, differente da quello degli addetti, sta nel suo ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e, quindi, il suo percorso formativo non può che essere improntato alla caratterizzazione di tale specifico incarico.

Allo stato attuale, pur in mancanza dei suddetti requisiti, l’obbligo dell’aggiornamento trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi. A tal proposito si consiglia un aggiornamento con periodicità quinquennale, in linea con le disposizioni ex Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; si suggerisce, invece, un aggiornamento con cadenza triennale per le aziende nelle quali i lavori in argomento sono molto frequenti.