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Formazione dei lavoratori: come funziona il riconoscimento dei crediti nei corsi della sicurezza

Il 21 dicembre 2011 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori (scaricalo qui) e il 7 luglio 2016 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (scaricalo qui) il quale contiene inoltre disposizioni modificative dei precedenti Accordi.  

Dopo l’uscita dell’ASR del 2011 sono stati approvati e introdotti nuovi e differenti decreti sulla formazione che hanno reso sempre più complessa la gestione dei corsi sulla sicurezza e le aziende si ritrovano a far fronte a problemi organizzativi, economici e gestionali all’interno della propria organizzazione.  

Formazione continua: quali sono i crediti validi per la norma?

Nell’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 vengono ridefiniti percorsi, durate e ore necessari per l’aggiornamento delle figure della sicurezza ma bisogna far riferimento al punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i criteri che costruiscono i crediti formativi i lavoratori, preposti e dirigenti. 

Vengono riconosciuti crediti formativi nei seguenti casi: 

  • nella costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore, effettuata nella precedente esperienza lavorativa;
  • nella costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda di diverso settore produttivo, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale mentre è necessario ripetere la Formazione Specifica in base al nuovo settore; 
  • quando all’interno della stessa azienda multiservizi, il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale che alla Formazione Specifica di settore già effettuata. La Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte;
  • nel caso di trasferimento o cambio di mansioni, introduzione nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto credito formativo la frequenza della Formazione Generale mentre deve essere ripetuta la parte di Formazione Specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione; 
  • la formazione particolare aggiuntiva per preposti costituisce credito formativo permanente;
  • la formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Cosa significa credito formativo permanente?

I moduli che hanno un credito formativo sono corsi che non hanno scadenza e non necessitano di aggiornamenti. L’attestato del corso, quindi, è sempre valido nel tempo anche se il lavoratore cambia azienda. 

Il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”. Nel caso in cui il lavoratore sia privo della formazione prevista il datore di lavoro “deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente” o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. 

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa dei lavoratori ed eventualmente integrarla sulla base del proprio Documento di Valutazione dei Rischi e in funzione della mansione ricoperta in azienda. 

Come funziona il riconoscimento dei crediti formativi?

L'Art.32 "Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro", convertito con modificazioni dalla Legge 09.08.2013, n. 98, interveniva integrando con il comma 1 lettera c) e d) rispettivamente gli articoli 32 e 37 del D.Lgs.81/2008 introducendo la possibilità di riconoscere credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati, qualora i contenuti dei percorsi formativi definiti per RSPP, ASPP, RSPP/Datore di Lavoro, dirigente, preposto, lavoratore e RLS si sovrappongano, in tutto o in parte.  

La Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha finalizzato con l’Accordo n. 128 l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).
Un accordo che modifica il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP richiedendo, ad esempio, per gli RSPP 40 ore di aggiornamento nel quinquennio e indicando espressamente la possibilità di svolgere l’intero aggiornamento in modalità e-Learning. 

All'allegato III del citato Accordo sono infatti individuate le tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni. 

Per una maggior chiarezza di quanto descritto e per una più facile consultazione abbiamo preparato una tabella schematica dei riconoscimenti dei crediti formativi (scaricala qui) che elenca i crediti per la formazione dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale con i relativi crediti formativi riconosciuti.   

Formazione scaduta. Cosa fare?

La gestione delle scadenze formative è un compito complesso, soprattutto nelle realtà aziendali più strutturate, in quanto richiede molta organizzazione e competenza. 

Gli adempimenti sono tanti e i corsi hanno tutti scadenze diverse tra di loro. Se un lavoratore ricopre ruoli diversi i corsi aumentano e le attività da fare si moltiplicano. 

I corsi cosiddetti “abilitanti” come corsi per addetti antincendio, primo soccorso, conducenti di  attrezzature con rischi verso terzi (es. Carrelli semoventi, gru, trattori, PLE, pale meccaniche, ecc.), RSPP,  Coordinatori per la sicurezza CSP/CSE, operatori addetti al montaggio di ponteggi o addetti alla posa di segnaletica stradale, se non vengono aggiornati fanno perdere al soggetto l’abilitazione fino al momento in cui lo stesso soggetto non completa l’aggiornamento del corso scaduto con comprovata attestazione.  

Per evitare di dimenticare o saltare le scadenze degli adempimenti obbligatori è utile, e quasi indispensabile, avere degli strumenti che supportino l’azienda nei processi di verifica delle attività da svolgere, organizzare e programmare, e ancora verificare le scadenze e monitorare lo status formativo dei propri lavoratori in ogni momento. QSA offre ai propri clienti un nuovo modo di gestire la formazione aziendale con Safety  Solution, la piattaforma online di aggiornamento automatico delle scadenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ogni azienda dispone della sua area personale con accesso dedicato multiutenza in cui poter consultare in tempo reale tutti i dati aziendali sulla sicurezza.