Accordo Stato-Regioni: cosa cambia per la formazione obbligatoria in salute e sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025 è stato siglato il nuovo Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome che rivoluziona la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento nasce in applicazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e rappresenta un passaggio normativo cruciale: sostituisce e accorpa tutti gli accordi precedenti, definendo una cornice unitaria e aggiornata per i percorsi formativi rivolti ai diversi soggetti coinvolti.
L’obiettivo è duplice: da un lato, semplificare il sistema esistente, dall’altro aumentare il livello di tutela dei lavoratori e garantire una maggiore coerenza tra la formazione teorica e l’effettiva applicazione pratica nei luoghi di lavoro.
Il nuovo testo non si limita a ridefinire le durate minime o i contenuti dei corsi, ma introduce una vera e propria visione strategica della formazione, fondata sulla verifica della sua efficacia e sul miglioramento continuo della qualità didattica. In questo senso, l’accordo rappresenta un passo avanti per tutte le organizzazioni che vogliono investire seriamente nella sicurezza, non solo per obbligo di legge, ma come parte integrante della propria cultura aziendale.
Le principali novità dell'accordo
L’accordo introduce un riassetto generale della formazione, con l’obiettivo di rendere i percorsi più efficaci, omogenei e controllabili. Le modifiche riguardano diversi aspetti, dalla struttura dei corsi alla qualità dei docenti, dalle verifiche alla formazione su attrezzature specifiche.
Verifica dell'apprendimento e nuove modalità di formazione
Per tutti i corsi, sia base che di aggiornamento, è ora obbligatoria una verifica finale strutturata, svolta attraverso colloquio o test. Non si tratta solo di accertare la partecipazione, ma di valutare concretamente le conoscenze acquisite.
Inoltre, viene introdotto un meccanismo di verifica dell’efficacia della formazione, da attuare a 6 mesi o 1 anno dalla conclusione del corso, direttamente sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda l’erogazione, l’e-learning sarà ancora possibile sui corsi che non hanno moduli pratici e solo a precise condizioni tecniche e organizzative. La modalità in videoconferenza sincrona è invece pienamente equiparata alla presenza per la maggior parte dei corsi.
Nuovi contenuti, ruoli e attrezzature coinvolte
Cambia la durata dei corsi per molte figure, con aumenti mirati delle ore formative e una revisione della frequenza degli aggiornamenti, specialmente per i preposti.
Vengono poi introdotti nuovi moduli, come quello dedicato ai cantieri temporanei e mobili, che diventa obbligatorio in specifici percorsi formativi.
Un’attenzione particolare è riservata alla formazione per l’uso di attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione. L’accordo aggiorna i percorsi già esistenti e introduce corsi specifici per nuove macchine, tra cui:
- carro raccoglifrutta (CRF);
- caricatori per movimentazione materiali (CMM);
- carroponte.
Completano il quadro i nuovi requisiti per i soggetti formatori e i docenti, e la previsione di un repertorio/elenco nazionale dei soggetti formatori che garantirà maggiore trasparenza e controllo.
Formazione dei lavoratori
Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione obbligatoria adeguata e specifica, secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo accordo mantiene la struttura modulare (formazione generale + specifica), ma introduce alcuni aggiustamenti nella durata complessiva, nelle modalità di erogazione e nelle verifiche.
Aspetto |
Prima (Accordo 2011) |
Dopo (Accordo 2025) |
Struttura del corso |
Modulo generale (4h) + modulo specifico (4/8/12h) |
Confermata la struttura a moduli |
Durata complessiva |
8h (rischio basso) – 12h (medio) – 16h (alto) |
Confermata, ma con più attenzione al rischio reale e ai gruppi omogenei |
Formazione generale |
Credito formativo permanente |
Confermato credito formativo permanente |
Formazione specifica |
4/8/12 ore secondo il rischio |
Confermata, ma più legata alla valutazione del rischio aziendale |
Erogazione in e-learning |
Solo per la parte generale |
Possibile solo per la formazione specifica rischio basso se rispetta requisiti tecnici e qualitativi molto stringenti. Per il rischio medio ed alto è possibile solo per progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome |
Verifica finale dell’apprendimento |
Non sempre prevista |
Obbligatoria: test (min. 30 domande) o colloquio |
Valutazione dell’efficacia |
Non prevista |
Introdotta: da svolgere dal datore di lavoro (in collaborazione con RSPP) a 6 o 12 mesi dal corso |
Formazione dei preposti
Il preposto, figura centrale per la vigilanza operativa sulla sicurezza, riceve ora un'attenzione molto più marcata. L’Accordo del 2025 aumenta in modo significativo l’impegno formativo richiesto, sia in termini di ore base che di aggiornamento, rafforzando la coerenza tra formazione e ruolo svolto.
Aspetto |
Prima (Accordo 2011 + Legge 215/2021) |
Dopo (Accordo 2025) |
Durata corso base |
8 ore (aggiuntive rispetto alla formazione lavoratori) |
12 ore totali (da effettuare solo dopo il completamento della formazione lavoratori) |
Contenuti |
Generici sul ruolo |
Approfondimenti su vigilanza, gestione comportamenti non sicuri, procedure operative |
Aggiornamento |
6 ore ogni 5 anni |
6 ore ogni 2 anni |
Erogazione in e-learning |
Possibile per alcuni moduli |
Vietata: solo in presenza o videoconferenza sincrona |
Verifica finale |
Obbligatoria |
Obbligatoria (test o colloquio) |
Valutazione dell’efficacia |
Non prevista |
Introdotta: da svolgere dal datore di lavoro (in collaborazione con RSPP) a 6 o 12 mesi dal corso |
Formazione dei dirigenti
Il dirigente, responsabile dell’organizzazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione, deve ricevere una formazione che lo renda consapevole dei propri obblighi e capace di prendere decisioni in materia di sicurezza. L’Accordo del 2025 semplifica e rafforza questo percorso, riducendo la durata complessiva ma introducendo moduli specifici per contesti ad alto rischio, come i cantieri.
Aspetto |
Prima (Accordo 21/12/2011) |
Dopo (Accordo 2025) |
Durata corso base |
16 ore totali |
12 ore base + 6 ore integrative per cantieri |
Contenuti |
Organizzazione sicurezza, obblighi normativi |
Confermati e aggiornati con focus su responsabilità operative |
Aggiornamento |
6 ore ogni 5 anni |
Confermato |
Erogazione in e-learning |
Possibile per l’intero corso |
Possibile per l’intero corso con requisiti stringenti |
Videoconferenza sincrona |
Non menzionata |
Esplicitamente ammessa |
Verifica finale |
Obbligatoria |
Obbligatoria |
Modulo aggiuntivo cantieri |
Non previsto |
Obbligatorio (6 ore) per dirigenti imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili |
Formazione dei datori di lavoro che svolgono il compito di SPP
I datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP devono seguire un percorso formativo specifico. Con l’Accordo del 2025 viene superata la precedente distinzione basata sul livello di rischio aziendale, in favore di un modulo base uniforme, a cui si affiancano eventuali moduli integrativi in base alla complessità del contesto operativo.
Aspetto |
Prima (Accordo 21/12/2011) |
Dopo (Accordo 2025) |
Struttura del corso |
Durata variabile: 16h (rischio basso), 32h (medio), 48h (alto) |
Modulo base unico di 8 ore + moduli integrativi per settori specifici |
Criteri di rischio |
Basati su codici ATECO |
Superati: la struttura dipende dalle effettive mansioni e contesto |
Modulo “cantieri” |
Non previsto |
Obbligatorio (6h) per imprese affidatarie nei cantieri |
Aggiornamento |
6 ore ogni 5 anni |
Confermato |
Erogazione in e-learning |
Parzialmente ammessa |
Ammessa per corsi di aggiornamento |
Verifica finale |
Non sempre prevista |
Obbligatoria |
Formazione RSPP e ASPP
Il percorso formativo per RSPP e ASPP rimane suddiviso in moduli A, B e C, ma viene aggiornato nei contenuti, nelle modalità di erogazione e nelle verifiche. L’obiettivo è rafforzare la preparazione tecnica e metodologica dei professionisti della prevenzione, con maggiore coerenza tra teoria, pratica e contesto lavorativo.
Aspetto |
Prima (Accordo 7/7/2016) |
Dopo (Accordo 2025) |
Modulo A (base) |
28 ore |
Confermato, con aggiornamento contenuti |
Modulo B (specifico) |
Variabile (12–68 ore) in base al settore |
Confermato, con revisione per adeguamento normativo |
Modulo C (solo per RSPP) |
24 ore |
Confermato, ma con aggiornamenti metodologici |
Modalità di erogazione |
Presenza / videoconferenza |
Videoconferenza sincrona ammessa per tutti i moduli |
E-learning |
Possibile solo per Modulo A (alcuni contenuti) |
Ammessa per Modulo A e aggiornamenti |
Verifica finale |
Obbligatoria |
Obbligatoria con criteri strutturati (almeno 30 domande o colloquio) |
Aggiornamento quinquennale |
Min. 20 ore ASPP – 40 ore RSPP |
Confermato |
Formazione per i coordinatori della sicurezza nei cantieri
I coordinatori per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE) dei lavori nei cantieri temporanei o mobili devono seguire un percorso formativo obbligatorio, previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo Accordo mantiene la struttura base già nota, ma introduce importanti aggiornamenti sia nei contenuti sia nelle modalità didattiche.
Aspetto |
Prima (D.Lgs. 81/2008 + Accordi precedenti) |
Dopo (Accordo 2025) |
Durata corso base |
120 ore |
Confermata |
Contenuti |
Normativa, rischi, PSC, ruolo CSP/CSE |
Aggiornati con focus su cantieri complessi e nuovi rischi |
Parte pratica/laboratoriale |
Non sempre strutturata |
Obbligatoria, integrata nel monte ore |
Verifica finale |
Non formalizzata |
Obbligatoria e documentata |
Aggiornamento quinquennale |
40 ore |
Confermato, con maggiore attenzione alla pertinenza dei temi. Nuova modalità di calcolo del quinquennio di aggiornamento (come già previsto per RSPP/ASPP) |
Erogazione in videoconferenza |
Non prevista |
Esplicitamente ammessa, se sincrona |
E-learning |
Ammesso solo per aggiornamento |
Ammesso per aggiornamento |
Verifica dell'apprendimento e dell'efficacia
Uno dei cambiamenti più significativi introdotti dall’Accordo 2025 riguarda il modo in cui viene accertato ciò che i partecipanti hanno realmente appreso durante i corsi, e soprattutto se la formazione ha prodotto effetti concreti sul comportamento lavorativo.
Verifica finale
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, indipendentemente dalla figura professionale o dal contenuto, è ora obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento. L’obiettivo non è solo formale, ma sostanziale: accertare che le conoscenze trasmesse siano state effettivamente comprese.
Il nuovo accordo stabilisce che la verifica debba essere:
composta da almeno 30 domande (per i corsi base), oppure svolta tramite un colloquio individuale strutturato.
In entrambi i casi, è obbligatorio documentare l’esito e conservarne traccia, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
Questo vale sia per la formazione in presenza che per quella in videoconferenza sincrona, e si applica anche ai moduli svolti in modalità e-learning, laddove ammessa.
Verifica dell'efficacia
Oltre alla verifica finale, l’accordo introduce una valutazione successiva dell’efficacia della formazione, da effettuare a 6 mesi o al massimo entro 12 mesi dalla conclusione del corso.
Questa verifica non è standardizzata, ma deve essere proporzionata al tipo di formazione ricevuta. Può consistere, ad esempio:
- in osservazioni sul comportamento del lavoratore in relazione ai contenuti appresi;
- in colloqui tra il lavoratore e il preposto o il datore di lavoro;
- in questionari o check-list di valutazione delle competenze sul campo.
La responsabilità della verifica dell’efficacia è in capo al datore di lavoro, che può delegarla al Servizio di Prevenzione e Protezione. L’esito deve essere tracciabile e coerente con la formazione erogata.
Nuovi requisiti per i formatori
Per contrastare il fenomeno della formazione poco qualificata e aumentare la coerenza tra docenti, contenuti e contesto lavorativo, l’Accordo introduce criteri più chiari e stringenti sui requisiti di chi eroga e chi tiene i corsi di formazione su salute e sicurezza.
In futuro è prevista l’istituzione di un Repertorio / Elenco nazionale dei soggetti formatori, gestito a livello centrale, a cui dovranno essere iscritti tutti i soggetti abilitati. Questo strumento servirà a:
- rendere più facile il controllo da parte degli enti ispettivi,
- contrastare gli attestati “facili”,
- offrire una maggiore garanzia alle aziende.
Nel frattempo, i soggetti formatori devono già ora:
- utilizzare modelli di attestato conformi,
- conservare tutta la documentazione relativa alla formazione svolta,
- nominare un responsabile dei progetti formativi.
Inoltre, viene ribadita l’importanza dell’aggiornamento periodico dei docenti, anche attraverso attività di formazione continua e aggiornamento tecnico-metodologico.
I docenti che utilizzano l’e-learning o la videoconferenza devono dimostrare competenze specifiche nella gestione della formazione a distanza, e l’ente formatore deve garantire un livello di interazione e supporto adeguato.
Macchine e attrezzature
L’Accordo del 2025 aggiorna anche i percorsi formativi per la conduzione di attrezzature da lavoro che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008). I corsi diventano più strutturati, le prove pratiche obbligatorie più rigorose e viene introdotta la valutazione dell’efficacia anche in questo ambito.
L’accordo introduce corsi specifici per nuove macchine, tra cui:
- carro raccoglifrutta (CRF);
- caricatori per movimentazione materiali (CMM);
- carroponte;
Carro raccoglifrutta
L’Accordo 2025 introduce un percorso formativo specifico e obbligatorio per l’utilizzo del carro raccoglifrutta, attrezzatura mobile utilizzata in agricoltura per l’accesso in quota e la raccolta dei frutti. La crescente diffusione di questa macchina e il numero di infortuni correlati hanno reso necessaria una regolamentazione chiara.
Aspetto |
Novità introdotte |
Durata del corso base |
8 ore complessive: 4 ore di teoria + 4 ore di pratica |
Prova pratica |
Almeno 2 manovre su terreno pianeggiante e inclinato, con utilizzo effettivo del CRF |
Aggiornamento |
Obbligatorio ogni 5 anni: 4 ore, di cui almeno 2 pratiche |
Modalità di erogazione |
Teoria in presenza o videoconferenza sincrona; pratica obbligatoriamente in presenza. E-learning escluso. |
Caricatori per movimentazione materiali
I caricatori per movimentazione materiali, noti anche come "material handler", sono macchine semoventi impiegate per lo spostamento di rottami, rifiuti, legname o altri materiali sfusi. Il nuovo accordo prevede un percorso formativo obbligatorio e strutturato, in risposta alla diffusione crescente di questi mezzi e alla necessità di ridurre i rischi di schiacciamento, ribaltamento e interferenza con altre attrezzature.
Aspetto |
Novità introdotte |
Durata del corso base |
12 ore totali: 4 ore teoria + 8 ore pratica |
Prova pratica |
Almeno 4 manovre obbligatorie, inclusa una con movimentazione reale di materiale |
Aggiornamento |
Ogni 5 anni: 4 ore, con almeno 2 ore pratiche |
Modalità di erogazione |
Teoria in presenza o videoconferenza sincrona; pratica obbligatoriamente in presenza. E-learning escluso. |
Carroponte
Per l’utilizzo di carriponte (CP) è necessario il possesso da parte dell’operatore di specifica abilitazione. Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina.
Sono oggetto di tale abilitazione:
- Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
- Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
Aspetto |
Novità introdotte |
Durata del corso base |
10 o 11 ore totali: 4 ore teoria + 6 ore pratica o 7 ore per il modulo integrato per conduzione carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina. |
Prova pratica |
Almeno 4 manovre obbligatorie, inclusa una con movimentazione reale di materiale |
Aggiornamento |
Ogni 5 anni: 4 ore, con almeno 2 ore pratiche |
Modalità di erogazione |
Teoria in presenza o videoconferenza sincrona; pratica obbligatoriamente in presenza. E-learning escluso. |
Tempi di adeguamento
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce un periodo transitorio per permettere a tutte le organizzazioni coinvolte – aziende, enti di formazione, lavoratori – di adeguarsi alle nuove disposizioni senza interrompere i percorsi formativi in corso o invalidare quelli già svolti.
Le disposizioni prevedono che:
- Tutti i corsi di formazione e aggiornamento programmati o avviati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo possono concludersi secondo le vecchie regole, purché terminino entro 12 mesi.
- Entro 12 mesi, tutti i soggetti formatori dovranno adeguare programmi, contenuti, modalità didattiche e sistemi di verifica secondo le nuove prescrizioni.
- Le abilitazioni già acquisite prima dell’entrata in vigore rimangono valide, ma gli aggiornamenti successivi dovranno rispettare le nuove modalità (es. ore minime, prove pratiche, verifica dell’efficacia).
Come approcciare il cambiamento
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un cambiamento profondo nella gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un vero e proprio salto di qualità che impone a tutte le imprese di rivedere le proprie procedure formative, aggiornare i programmi in essere e soprattutto assicurarsi che i percorsi siano efficaci, tracciabili e coerenti con i reali rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Per affrontare questa fase di transizione in modo sereno e conforme alla norma, è fondamentale affidarsi a chi conosce a fondo il quadro legislativo e operativo.
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