L’individuazione del datore di lavoro nelle aziende private e pubbliche
Il sistema prevenzionistico, oggi definito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., delinea una pluralità di posizioni di garanzia deputate alla gestione del rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto a tale quadro, un ruolo centrale è riconosciuto al datore di lavoro investito dell’obbligo generale di tutela della salute e sicurezza del lavoratore. Nella realtà del moderno sistema economico e industriale, caratterizzata da strutture aziendali fortemente complesse, individuare correttamente il centro d’imputazione degli obblighi citati, significa identificare il diretto destinatario dei precetti normativi e delle connesse responsabilità.
Perché è importante una corretta individuazione del datore di lavoro
La corretta individuazione del datore di lavoro, sia nelle aziende private, sia all’interno delle pubbliche amministrazioni, rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta adozione di un modello di miglioramento aziendale legato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Determinare, all’interno delle singole realtà lavorative, la figura o le figure alle quali spettano i compiti datoriali, risulta indispensabile per la preliminare organizzazione e la successiva gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa prevenzionistica.
Il legislatore, all’ articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., fornisce la definizione normativa di “datore di lavoro”, distinguendo rispetto a due precisi ambiti di applicazione:
- nel settore privato il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
- nelle pubbliche amministrazioni (e dunque mai nel settore privato), per datore di lavoro “si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Per quanto possa sembrare intuitivo, non è sempre facile individuare la figura del datore di lavoro, tenuto conto anche del principio di effettività, sancito all’art. 299 del d.lgs. 81/2008,il quale stabilisce che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett.re b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
Alla luce di quanto riportato, è facilmente deducibile che le “aziende complesse” e le “pubbliche amministrazioni” meritano quasi sempre un’accurata analisi della struttura organizzativa ed una verifica rigorosa della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nonché un’applicazione attenta dei principi giurisprudenziali, al fine di una identificazione corretta.
Un’ accorta disamina deve essere riservata anche nei confronti di società con composizione meno complessa, laddove la compagine sociale contempli una pluralità di soggetti dotati del potere di rappresentanza legale dell’impresa, senza una specifica suddivisione dei compiti e delle responsabilità.
Il Datore di Lavoro nel settore privato
Preliminarmente, è necessario partire dall’assunto per cui la posizione di garanzia tipica del ruolo datoriale fa capo all’impresa, la quale viene ad esprimersi nella persona fisica che, per la sua collocazione funzionale, risulti gestore o centro d’imputazione di un’attività idonea ad esporre a rischio il bene tutelato. Pertanto, in linea generale, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, gravano sul soggetto dotato di poteri giuridici impeditivi, ovvero di poteri di vigilanza e d’intervento circa l’insorgenza di situazioni di pericolo aventi ad oggetto il lavoratore.
Secondo un filone giurisprudenziale ormai consolidato, nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi posti in capo al datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.
La ratio che sottende a tale interpretazione deve essere rivenuta nella normativa civilistica, che di fatto attribuisce in via esclusiva ogni potere decisionale e di spesa agli organi di amministrazione societari.
Analogamente la medesima interpretazione troverà applicazione nelle società di persone in cui sono previsti più amministratori, ognuno dei quali sarà gravato delle responsabilità di prevenzione.
Ne discende la possibilità di veder coesistere, all’interno della medesima impresa, più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro.
Orbene, a fronte di un’oggettiva concentrazione di obblighi e responsabilità al vertice della struttura aziendale, la delega di funzioni diviene uno strumento fondamentale per l’adempimento degli obblighi giuridicamente imposti ai soggetti investiti di una posizione di garanzia ex lege. La delega rappresenta un atto organizzativo di natura negoziale finalizzato a realizzare la traslazione di specifici doveri, rilevanti in sede penale, unitamente a poteri giuridici fattuali, dal titolare garante originario a un altro soggetto che assume la veste di garante derivato.
Ciò nonostante, è bene ricordare che l’istituto in esame , non determina il venir meno della posizione di garanzia del datore di lavoro individuato alla luce del dettato normativo. Ed infatti, la corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “[…] anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori, la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di amministrazione non viene meno […]” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 4968/2014).
Siffatta interpretazione è coerente con quanto fissato all’art. 2392 c.c., ove si legge che, rispetto ai doveri imposti collegialmente agli organi di amministrazione dalla legge e dall’atto costitutivo, se taluni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti rimangono solidalmente responsabili, laddove abbiano omesso di vigilare sul generale andamento della gestione societaria.
In sintesi, l’operatività della delega, può solamente ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli amministratori, ma non è idonea ad escluderla totalmente, e conseguentemente i medesimi rimangono inderogabilmente titolari della posizione datoriale.
Il Datore di lavoro nel settore pubblico
All’interno della pubblica amministrazione, a norma del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., il datore di lavoro prevenzionistico è individuato nel dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale.
Inoltre, la legge impone agli organi apicali, competenti per la nomina, di tenere conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.
Il parallelismo con i requisiti fissati per il settore privato è evidente, in quanto in entrambi i casi ciò che contraddistingue la figura datoriale è la titolarità di poteri gestionali e di spesa, che deve di fatto tenere conto del principio di effettività.
L’importante frammentazione di competenze caratterizzante la realtà degli enti pubblici, comporta notevoli difficoltà in ordine alla corretta applicazione di tale disposto.
Ora, se la nomina del dirigente/datore di lavoro deve ritenersi un atto dovuto, in quanto la formulazione legislativa appare inequivoca, il riferimento operato dalla legge alla possibilità di nominare datore di lavoro un funzionario, deve invece ritenersi possibile solo nei comuni privi di incarichi dirigenziali, nei quali, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.L., è possibile attribuire le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
Dalla medesima norma si evince, peraltro, che, nei comuni privi di dirigenza, le relative funzioni possono essere attribuite al segretario comunale il quale, potrà essere destinatario della nomina datoriale.
In quest’ultimo caso e in ragione di quanto evidenziato, il datore di lavoro pubblico ai fini prevenzionistici si caratterizza principalmente per un potere di gestione del settore o dell’ufficio a cui è preposto. Il principio di effettività unito ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione devono pertanto guidare l’interprete nell’attività di identificazione della figura datoriale.
Alla luce di quanto esposto QSA mette a disposizione delle aziende un team multidisciplinare in grado di supportare le società nell’analisi delle proprie strutture organizzative, fornendo inoltre gli strumenti utili per l’esercizio delle funzioni di delega.
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Dott.ssa Samantha Pederiva
Responsabile area legale e protezione dei dati personali
Patrizio Cigolla
Responsabile area sicurezza aziende e coordinatore area formazione