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D.M. 2 settembre 2021 - criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza

Il D.M. 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Formazione base degli addetti antincendio

Innanzitutto il Decreto definisce contenuti, durate e modalità di erogazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, il riconoscimento della formazione pregressa e la frequenza dei corsi di aggiornamento, quest’ultima fino ad oggi ampiamente dibattuta e finalmente definita in modo puntuale per i vari addetti.

Rispetto al D.M. 10 marzo 1998 rimangono i tre livelli di rischio per cui potranno essere formati gli addetti antincendio, suddivisi in:

  • Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  • Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  • Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

L'aggiornamento degli addetti alle emergenze

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio (principale novità introdotta dal Decreto) le durate sono le seguenti, con obbligo di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE:

  • Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  • Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Requisiti per i docenti

Il Decreto definisce anche i requisiti dei DOCENTI che potranno essere abilitati allo svolgimento dell’attività formativa ai sensi del nuovo decreto. Si rimanda a tale proposito all’allegato V del D.M. 2 settembre 2021.

Il Piano di Emergenza e le esercitazioni antincendio

Oltre agli aspetti riguardanti la formazione degli “addetti al servizio antincendio” (rif. Definizione art. 4 comma 1), il decreto individua le situazioni in cui il Datore di Lavoro deve predisporre e tenere aggiornato il Piano di Emergenza (GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA – ART.2 COMMA 1);individua inoltre i contenuti del Piano e le modalità di organizzazione e svolgimento delle simulazioni di emergenza.

Il Piano di Emergenza, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dovrà essere elaborato a cura del Datore di Lavoro nei seguenti casi:

  • Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI LAVORATORI;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco).


I contenuti del Piano di Emergenza sono descritti al punto 2.2 dell’allegato II del nuovo Decreto, e consistono sia nella definizione di specifiche misure operative e organizzative, sia nell’individuazione grafica (planimetrie) delle informazioni utili di prevenzione incendi (vie di esodo, ubicazione allarmi e presidi antincendio, locali a rischio specifico, ecc…)

Il Decreto introduce una nota interessante in riferimento agli esercizi aperti al pubblico dove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone; il datore di lavoro può predisporre delle misure semplificate per la gestione dell’emergenza, attraverso l’elaborazione di una o più planimetrie che individuino le specifiche informazioni utili alla gestione delle emergenze individuate dal Decreto stesso, oltre a delle indicazioni di tipo schematico. Viene in questo modo valorizzata l’informazione grafica e sintetica rivolta agli utenti esterni dei luoghi di lavoro, da preferire al Piano di Emergenza di tipo discorsivo.

Per quanto riguarda le esercitazioni antincendio (GESTIONE DELLA SICUREZZA IN ESERCIZIO), si conferma lo svolgimento di un’esercitazione con cadenza annuale ove ricorre l’obbligo di redazione del Piano di emergenza, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi (si pensi per esempio alle scuole ed asili dove la frequenza delle esercitazioni è rispettivamente semestrale e quadrimestrale). Il punto 1.3 riporta le modalità di organizzazione e preparazione delle simulazioni di emergenza, per le quali il Datore di Lavoro dovrà dare evidenza documentata dello svolgimento.


Abbiamo ritenuto utile riassumere il D.M. 2 settembre 2021 in un'informativa, possibile da scaricare qui.


Lo staff di QSA Srl ha esperienza decennale sia nell’ambito della formazione, sia della prevenzione incendi, e supporta numerose aziende nella redazione dei Piani di Emergenza e nella preparazione e nello svolgimento delle esercitazioni antincendio personalizzate in relazione alla particolarità dei luoghi di lavoro. Siamo quindi a disposizione delle aziende per far fronte alle varie esigenze nell’ambito della prevenzione incendi.
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