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Edifici scolastici: nuove prescrizioni antincendio con il DM 31 marzo 2026

Con la pubblicazione del DM 31.03.2026 entrano in vigore nuove disposizioni per l’attuazione della normativa antincendio negli edifici scolastici e nei locali adibiti a scuola.


Il provvedimento definisce un percorso di adeguamento con scadenze differenziate e introduce, per il periodo transitorio, l’obbligo di adottare misure gestionali di mitigazione del rischio fino al completamento dei lavori.

 

Per gli edifici scolastici non ancora adeguati alla normativa antincendio, il decreto prevede due passaggi principali:

  • Entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto: deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA antincendio, attestando almeno l’attuazione di alcune misure minime, tra cui:
    • illuminazione di sicurezza
    • impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme
    • sistemi di allarme
    • estintori
    • segnaletica di sicurezza
    • norme di esercizio
  • Entro il 31 dicembre 2027: deve essere completato l’adeguamento alle restanti disposizioni di prevenzione incendi, con presentazione della SCIA attestante il completo adeguamento.

Il decreto precisa, inoltre, che l’adeguamento può essere effettuato anche secondo il Codice di prevenzione incendi o secondo un eventuale progetto approvato in deroga, fermo restando l’obbligo di rispettare le tempistiche previste.

 

L’aspetto più rilevante del decreto non riguarda solo le scadenze, ma soprattutto la gestione della sicurezza fino al completamento degli adeguamenti.

 

Nel periodo transitorio, le istituzioni scolastiche e gli enti proprietari devono individuare, per quanto di rispettiva competenza, misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio che tenga conto delle carenze e delle non conformità presenti.

 

Tra le principali misure indicate dal decreto rientrano:

  • limitazione del carico d’incendio
  • eliminazione di materiali non conformi
  • verifica della compatibilità tra affollamento e sistema di esodo
  • sorveglianza periodica delle condizioni di sicurezza
  • potenziamento degli addetti antincendio
  • formazione degli addetti con corso 3-FOR e idoneità tecnica
  • integrazione dell’informazione ai lavoratori
  • almeno due esercitazioni antincendio all’anno in aggiunta alle prove già previste
  • aggiornamento del piano di emergenza in caso di cantieri.

La valutazione del rischio incendio deve essere conservata agli atti e resa disponibile in caso di controllo.

 

Il decreto conferma che il percorso di adeguamento non può più essere letto come una semplice proroga. Richiede invece una programmazione tempestiva, sia sul piano tecnico sia su quello organizzativo.
Per scuole ed enti proprietari questo significa:

  • verificare lo stato effettivo di conformità
  • definire le priorità di intervento
  • predisporre la documentazione necessaria
  • attivare da subito misure compensative coerenti con il livello di rischio presente.

 

Per approfondire il tema o valutare la situazione, il team QSA è a disposizione.