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Lavori in quota

I lavori in quota rappresentano una delle principali attività a maggior rischio di infortunio. Per garantire la sicurezza durante l’esecuzione di attività con rischio di caduta dall’alto è opportuno attuare un’adeguata formazione e addestramento per i lavoratori che utilizzano attrezzature e dispositivi per operare in quota.
Per lavori in quota si intendono tutte le attività svolte ad un’altezza da una superficie di appoggio superiore a 2 metri che espongono il lavoratore ad un rischio di caduta dall’alto.

Lavori in quota, D.Lgs. 81/08

In tema di lavori in quota, il D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Datore di lavoro consegni ai propri lavoratori idonee attrezzature per lo svolgimento dei lavori in quota preferendo misure di protezione collettive (ponteggi) rispetto a quelle individuali (DPI di III categoria).

Esistono, infatti, diverse modalità di esecuzione di lavori in quota come ad esempio quelle che avvengono su edifici o alberi, quelle realizzate per opere di manutenzione con ancoraggi a linee vita, o ancora quelle che si verifica su impianti di produzione o risalita.

Per lo svolgimento di lavori in quota possono essere anche utilizzate opere provvisionali o attrezzature specifiche.

Nelle opere provvisionali rientrano:

  • ponteggi fissi
  • trabattelli

nelle attrezzature rientrano:

  • le Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE)

Per tutte queste attività  il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro effettui una formazione e addestramento ai propri lavoratori su:

  • i rischi a cui sono soggetti durante le attività lavorative
  • sulle misure di sicurezza da adottare
  • sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro
  • sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Formazione e addestramento previsti per i lavori in quota

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto nell’art. 37 l’attività di addestramento dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro oltre alla informazione e formazione.

Nel Titolo I art. 2 il D.Lgs. 81/08 troviamo la definizione di addestramento come il “complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e procedure di lavoro”.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 215, veniva indicato al comma quinto dell’art. 37: “l’addestramento viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro”.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 215 del 17/12/21, il comma quinto è stato così modificato: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 

Cosa prevede l’addestramento dei lavoratori per i lavori in quota?

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperte o un ente certificato e accreditato, che sia in possesso di determinati requisiti per effettuare la formazione.

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di particolari attrezzature di lavoro, individuate nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e addestramento pratico, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.

L’addestramento dei lavoratori deve essere tracciato e verbalizzato attraverso registri di presenza; scopri l’offerta formativa di QSA

Cosa succede per le mancate osservazioni sulla formazione dei lavoratori in cantiere?

La Legge n. 215 di decembre 2021 ha apportato variazioni rilevanti al D.Lgs. 81/2008. Tra queste modifiche troviamo le novità introdotte all’art. 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, che vedono un inasprimento del Provvedimento di Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il provvedimento di sospensione dell’attività si applica anche nei casi di:

  • mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto
  • Mancata di protezioni verso il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Le sanzioni applicate in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale

Qualora l’organo di vigilanza accerti le gravi violazioni delle norme antinfortunistiche di cui all’Allegato I procede alla sospensione dell’attività imprenditoriale e all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per ciascuna delle violazioni.

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