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D.M. 03 settembre 2021: cosa cambia nella prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

La nuova normativa antincendio di riferimento per quanto riguarda la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio è il D.M. 3 settembre 2021, conosciuto come “Decreto Minicodice”. Questo decreto stabilisce i criteri che il datore di lavoro deve seguire per l’adozione delle misure antincendio sia in esercizio che in emergenza. 

Tre decreti antincendio a confronto

Nell’ultimo trimestre del 2022 sono entrati in vigore i decreti del settembre 2021 in materia antincendio. Vediamo i principali aspetti di ogni decreto:  

DM 01 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI 

 

Criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; 

 

Aspetti principali: 

  • La tenuta di un registro dei controlli a cura del Datore di Lavoro 

  • L’introduzione della figura di “tecnico manutentore qualificato”, con modalità di qualificazione (formazione, contenuti dei corsi, ottenimento della qualificazione, ecc…). 

 

DM 02 settembre 2021 – DECRETO GSA 

 

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021. 

 

Aspetti principali: 

  • Gestione della sicurezza antincendio (GSA) vengono suddivise le modalità di gestire la sicurezza antincendio in esercizio e in emergenzaattraverso rispettivamente l’informazione dei lavoratori, la preparazione all’emergenza attraverso le esercitazioni, e i contenuti che deve contenere un Piano di emergenza nei casi in cui il Datore di Lavoro è obbligato a redigerlo. 

  • Il Piano di Emergenza, ai sensi dell’art. 2 comma 2 dovrà essere elaborato a cura del Datore di Lavoro nei seguenti casi:

-Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno 10 lavoratori; 
-Luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI LAVORATORI; 
-Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco). 

  • Definizione di contenuti, durate e modalità di erogazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, il riconoscimento della formazione pregressa e la frequenza dei corsi di aggiornamento 

  • Cambio della denominazione dei corsi secondo tre livelli di rischio: livello 1, livello 2, livello 3 

  • Definizione dei requisiti dei Docenti che potranno essere abilitati allo svolgimento dell’attività formativa ai sensi del nuovo decreto.  

 

DM 03 settembre 2021 – DECRETO MINICODICE 

 

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021 

 

Aspetti principali: 

  • Si individua esplicitamente all’art. 3 quali criteri vanno adottati per l’effettuazione della valutazione del rischio incendio 

  • Vengono elencati i nuovi parametri per classificare i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

  • L’allegato I del Decreto è anche denominato “Minicodice” e definisce i criteri semplificati di progettazione e valutazione del rischio di incendio per i luoghi di lavoro a rischio basso

  • Verifica dell’applicabilità del nuovo decreto se l’attività non è soggetta al controllo dei VVF e non è soggetta a regole antincendio di tipo verticale. 

  • Valutazione del rischio incendio per le attività a basso rischio

Quando entra in vigore la nuova normativa antincendio?

I tre nuovi decreti che stanno sostituendo integralmente il D.M. 10 marzo 1998 sono entrati in vigore nelle seguenti date: 

  • D.M. 1 settembre 2021 – Decreto Controlli: entrata in vigore 25 settembre 2022 con attuale proroga al 25 settembre 2023 per la qualifica dei tecnici; 

  • D.M. 2 settembre 2021 – Decreto GSA: entrata in vigore 4 ottobre 2022 

  • D.M. 3 settembre 2021 – Minicodice: entrata in vigore 25 ottobre 2022 

Quali sono le novità sulla valutazione del rischio incendio?

Con il D.M 3 settembre 2021, il cosiddetto “Decreto MINI CODICE”, vengono introdotti specifici criteri da seguire nell’elaborazione della valutazione del rischio incendio, a seconda della possibilità di applicare regole tecniche verticali, il codice di prevenzione incendi, oppure il “MINICODICE” stesso, quest’ultimo limitatamente alle attività a rischio di incendio basso. 

 

L’art. 4 del D.M. 03.09.21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, ossia al 29.10.2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero: 

  • nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori, 

  • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione 

  • a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

 

La particolarità del Decreto è l'introduzione del MINICODICE (ossia l’allegato I al Decreto) che ricalca la logica del Codice di Prevenzione Incendi per quanto riguarda la parte delle “strategie antincendio”, ma in forma semplificata.  

Laddove l’attività non sia classificabile a rischio di incendio basso, si dovranno applicare le regole tecniche verticali per la specifica attività, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi. 

Alla luce di queste indicazioni, il Documento di Valutazione del Rischio Incendio dei luoghi di lavoro potrà assumere forme e strutture molto diverse tra loro.